Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino 1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006. 2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare: a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio; b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo. 3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'Universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi del comma 1. 4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. 5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Riferimenti normativi: - La legge 19 luglio 1991, n. 243 («Universita' non statali legalmente riconosciute») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303. - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.