Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
      Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino
  1.  Per  sopperire  alle  improrogabili  esigenze  dell'Universita'
«Carlo  Bo»  di  Urbino  e'  assegnato  alla medesima universita', ad
integrazione  del  contributo  erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991,  n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
  2.  Il  consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da
due   esperti   di  elevata  qualificazione  amministrativo-contabile
nominati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
provvede,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per
il      risanamento      economico-finanziario      dell'universita',
salvaguardandone   le   finalita'   istituzionali   e  prevedendo  in
particolare:
    a) le   azioni,   gli   strumenti  e  le  risorse  occorrenti  al
raggiungimento   dell'equilibrio   finanziario   ed  economico  della
gestione,  anche  attraverso  l'eventuale  alienazione del patrimonio
edilizio;
    b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente
e tecnico-amministrativo.
  3.  L'onere  per  il  compenso  agli esperti di cui al comma 2 e' a
carico  dell'Universita'  di Urbino a valere sul contributo assegnato
alla stessa universita' ai sensi del comma 1.
  4.  Il  piano  programmatico  di  cui  al  comma  2,  trasmesso nei
successivi   20   giorni   dalla   sua   definizione   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   e'   approvato   con   decreto
interministeriale,  previa  acquisizione  del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
  5.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per
l'importo  di  12  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente
«Fondo  speciale»  del  Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005
e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
mediante  corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno
2005  e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera a),  della legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  come  determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
                            Riferimenti normativi:
              -  La  legge  19  luglio 1991, n. 243 («Universita' non
          statali   legalmente  riconosciute»)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
              -  La  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
          correttivi   di   finanza  pubblica)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
              -  La  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   -  legge  finanziaria  2005)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.